Art.1: Costituzione

E’ costituita a tempo indeterminato l’Associazione denominata “Associazione Ginecologi Universitari Italiani – AGUI ” con sede in Via Michele Mercati, 33 – Roma.

Art. 2: Scopo sociale

L’AGUI, apolitica, senza preclusioni riguardo fede e religione, senza scopi di lucro, ha il fine precipuo di promuovere l’attività’ della Ginecologia Universitaria in Italia e garantirne l’immagine e rappresentarla presso le istituzioni scientifiche ed amministrative.

L’Associazione si propone, nel rispetto dell’autonomia delle singole università, mediante scambi di informazioni e studio dei problemi comuni, di formulare proposte e di intraprendere azioni atte ad agevolare ogni attività (didattica, di ricerca ed assistenza) nel campo della ginecologia ed ostetricia.

Art. 3: Soci

I soci si dividono in:

Soci ordinari: sono A) i ginecologi universitari dipendenti dall’Università, B) gli specializzandi in ginecologia, i borsisti e dottorandi, che svolgono la loro attività, per il periodo del loro rapporto con l’università C) docenti fuori ruolo, che già hanno il loro rapporto con l’Università

Soci onorari: sono le personalità scientifiche e di chiara fama nazionale ed internazionale che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo dell’ostetricia e della ginecologia. La nomina deve essere emanata dal Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale e sono esclusi dall’elettorato attivo.

Soci sostenitori: sono coloro (persone fisiche o giuridiche) che contribuiscono alla formazione del patrimonio sociale nelle forme di cui ai punti 2), 3) e 4) del successivo Art. 6 dello statuto.

Soci corrispondenti: sono i cultori della materia che, pur non avendo la residenza abituale in Italia, desiderino collaborare alle attività dell’associazione. Sono esclusi sia dall’elettorato attivo che passivo.

Art. 4: Quote

I soci ordinari sono tenuti al versamento delle quote annuali associative, differenziate in rapporto al ruolo universitario e alla tipologia dei Soci (A, B o C), nella misura deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo

Art. 5: Recesso o esclusione dall’Associazione

La qualità di socio viene perduta:

  1. per dimissioni;
  2. per morosità biennale nel pagamento delle quote sociali;
  3. per radiazione, decisa dall’Assemblea, per fatti gravi imputabili al socio, riguardanti il suo comportamento verso l’Associazione, la dignità morale e la deontologia. Prima della pronuncia, al Socio debbono essere contestate per iscritto le accuse ed egli avrà diritto di essere ascoltato a chiarimenti e difesa dal Consiglio Direttivo che riferirà all’Assemblea;
  4. per perdita delle caratteristiche di cui all’art.3.
Art. 6: Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è formato:

  1. dalle quote sociali;
  2. da contributi elargiti da Enti e Istituzioni pubblici o privati, da Società, da Fondazioni e da singoli;
  3. da eventuali legati disposti a favore dell’Associazione in atti testamentari;
  4. da donazioni.

L’amministrazione del patrimonio sociale è dovuta al Consiglio Direttivo.

    Art. 7: Organi sociali

    Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:

    1. L’Assemblea Generale, che è composta da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale
    2. Il Consiglio Direttivo risulta composto da:
      • Past President
      • Presidente
      • Presidente Eletto
      • Tesoriere
      • Segretario
      • Due Consiglieri
      • Rappresentante degli Specializzandi

    Tali figure, hanno tutte diritto di voto.

    Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, e non può essere rieleggibile. Alla scadenza del mandato, rimangono nel nuovo Direttivo il Presidente, in qualità di Past President, il Presidente Eletto, in qualità di Presidente, i due Consiglieri, in qualità di Segretario e Tesoriere. Entrano nel nuovo Direttivo, dopo elezione assembleare, il Presidente Eletto, i due Consiglieri ed il Rappresentante degli Specializzandi. Nella prima applicazione di questo statuto verrà votato tutto il Direttivo, comprensivo di Presidente, Presidente Eletto e quattro Consiglieri, tra cui verranno scelti successivamente Segretario e Tesoriere.

    Il Direttivo in carica coopta nel Direttivo allargato, le seguenti figure:

    • Responsabile Scuole di Specializzazione
    • Responsabile Corsi di Laurea in Ostetricia
    • Responsabile rapporti con le Istituzioni ed all’Internazionalizzazione

    Partecipano alle riunioni del Direttivo, senza diritto di voto:

    • Il Presidente del Collegio degli Ordinari
    • I Rappresentanti AGUI in SIGO

    Le cariche elettive non sono retribuite.

    Il Direttivo nomina inoltre:

    • Il Collegio dei probiviri, costituito da cinque membri
    • Il Collegio dei revisori dei conti, formato da due membri che parteciperanno ai Direttivi in occasione di specifiche problematiche
    Art. 8: Poteri all’Assemblea
    • stabilire gli orientamenti generali dell’attività dell’Associazione;
    • procedere alla nomina del Presidente;
    • procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
    • nominare il collegio dei probiviri e dei revisori dei conti, su proposta del Consiglio Direttivo;
    • approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
    • approvare eventuali modifiche allo Statuto;
    • nominare i soci sostenitori e onorari;
    • esaminare e deliberare le proposte del Consiglio Direttivo relative alla vita e allo sviluppo dell’Associazione;
    • procedere all’eventuale scioglimento dell’Associazione a norma delle disposizioni di cui all’art. 27 C.C.
    Art. 9: Convocazione dell’Assemblea

    L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, con lettera semplice o per via telematica o per pubblicazione sulla rivista della società almeno dieci giorni prima della riunione, a firma del Presidente e/o del Segretario. L’Assemblea verrà convocata in seduta ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo almeno una volta all’anno e in seduta straordinaria tutte le volte che sia richiesto dal Presidente o da almeno 2/3 del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L’Assemblea sarà valida in prima convocazione se presente il 51% degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. All’Assemblea possono partecipare, su invito e senza diritto di voto i soci onorari e sostenitori.

    Art. 10: Regolamento dell’Assemblea

    L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in mancanza, dal Consigliere più anziano. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e, trascorsa un’ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’Assemblea potrà essere convocata in occasione di sedute, incontri e congressi scientifici, nel luogo dove questi si terranno. I verbali delle Assemblee saranno firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti in apposito registro. Ogni socio che abbia acquisito diritto di voto può farsi rappresentare da un altro socio effettivo con diritto di voto mediante delega scritta su carta semplice. Ciascun socio, però, non può rappresentare più di due soci.

    Art. 11: Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e viene eletto direttamente dall’Assemblea. La modalità di votazione (scrutinio segreto o palese) viene definito dalla commissione elettorale, appositamente istituita, costituita da un Professore Ordinario, un Professore Associato, un Ricercatore.

    Presidente Eletto

    L’elettorato attivo è costituito dai soli Professori Ordinari, in ruolo al momento della votazione. L’elettorato passivo è costituito dai soli Professori Ordinari in ruolo per tutto il periodo del mandato (4 anni).

    Consiglieri

    L’elettorato attivo è costituito da tutti i soci AGUI in regola. L’elettorato passivo è costituito dai soli Professori Associati, Ricercatori in servizio per tutta la durata del mandato (4 anni).

    Rappresentante Specializzandi

    L’elettorato attivo è costituito dai Medici in formazione, regolarmente iscritti. L’elettorato passivo è costituito da Medici in formazione, per tutto il mandato (2 anni).

    Art. 12: Poteri del Consiglio Direttivo

    E’ compito del Consiglio Direttivo:

    1. esaminare in via preliminare i bilanci preventivi e consuntivi e i programmi di attività sociale predisposti dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea;
    2. coadiuvare il Presidente, su sua richiesta, nell’espletamento delle sue funzioni;
    3. decidere insindacabilmente, in base all’Art. 3 del presente Statuto, sull’ammissione di nuovi Soci;
    4. decidere la cancellazione dall’elenco dei soci dei membri morosi da un biennio;
    5. ascoltare le giustificazioni dei soci sottoposti al procedimento di radiazione e relazionarne all’Assemblea;
    6. compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dei fini societari esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all’Assemblea o ad altri organi sociali;
    7. amministrare il patrimonio della Società.
    Art. 13: Regolamento del Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno nelle date fissate e nelle sedi scelte dal Presidente. Le delibere così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica dell’Assemblea nella sua prima riunione successiva. Altre convocazioni potranno essere fissate su richiesta del Presidente o di almeno due terzi dei membri, avanzata singolarmente in forma scritta al Presidente, tramite la Segreteria. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e trascorsa un’ora, in seconda convocazione, la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza assoluta dei presenti e per alzata di mano. La deliberazione sarà adottata per voto segreto ogni volta che si tratti di questioni attinenti singoli nominativi specie per le proposte di radiazione. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, in caso di parità, si ripeteranno le votazioni fino a raggiungere la maggioranza. L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere spedito ai membri, a cura della Segreteria con lettera raccomandata almeno 7 giorni prima della data fissata o mediante via telematica o via fax; nei casi di urgenza il Consiglio potrà essere convocato con telegramma da spedire almeno quarantotto ore prima dell’ora del giorno fissato per la riunione o tramite e-mail o fax. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritte su apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci.

    Art. 14: Presidente

    Il Presidente ha legale rappresentanza della Società in giudizio e convoca e presiede gli organi collegiali nei modi statutari. Il Presidente sovrintende alla attività dell’associazione e vigila sulle esecuzioni delle delibere degli organi statutari. Il Presidente è un Professore Ordinario, di ruolo. Deve essere di ruolo fino alla scadenza del mandato presidenziale (2 anni). Viene scelto per via elettiva nella prima applicazione di questo statuto. Successivamente diventa Presidente in carica il Presidente Eletto del mandato precedente. Il Presidente ogni anno presenta all’assemblea una relazione sull’attività svolta.

    Art. 15: Segretario e Tesoriere

    Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti nel biennio precedente, tranne che nel primo mandato in cui viene scelto tra i 4 consiglieri eletti. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e provvede alla sua custodia. Pone in esecuzione le delibere del Consiglio direttivo. Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti nel biennio precedente, tranne che nel primo mandato in cui viene scelto tra i 4 consiglieri eletti. Il Tesoriere vigila sulla contabilità dell’Associazione, provvede alla conservazione delle scritture contabili, compila il conto consuntivo e preventivo annuale dell’Associazione, che previa approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, vengono approvati dall’Assemblea

    Art. 16: Presidente Eletto

    È un Professore Ordinario di ruolo. Viene scelto per via elettiva dall’Assemblea e, nel successivo biennio, assume la carica di Presidente. Deve essere di ruolo fino alla scadenza del mandato presidenziale (4 anni).

    Art. 17: Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti

    Il collegio dei probiviri è costituito da cinque componenti, eletti dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo in scadenza e dura in carica due anni. Garantisce l’osservanza e il rispetto dello spirito statutario e funge da arbitro nel dirimere le eventuali controversie, contestazioni o vertenze che possono intervenire tra i soci, tra questi e gli organi direttivi o a qualunque altro titolo nell’ambito dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori è costituito da due componenti, eletti dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni. Ha il compito di vigilare sulla corretta gestione finanziaria dell’attività dell’Associazione, riferendo all’Assemblea. I due Collegi possono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo, su specifica convocazione.

    Art. 18: Scioglimento della Società

    In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri e delibererà sulla destinazione del patrimonio esistente.

    Art. 19: Varie: Organizzazione periferica della Società

    La Società è organizzata perifericamente in Sezioni Regionali (una in ciascuna Regione) affidate ad un Coordinatore regionale eletto dall’Assemblea regionale fra i Soci ordinari aventi diritto al voto ed iscritti negli elenchi di quella regione.

    L’Assemblea regionale è costituita da tutti i Soci iscritti negli elenchi della Regione forniti dal Segretario del Consiglio di Presidenza. Non è ammessa la contemporanea iscrizione in elenchi di altre Regioni.

    I soci si riuniscono in Assemblea ordinaria regionale per eleggere il/i Coordinatore/i ogni due anni. La votazione può essere segreta o per acclamazione se esiste l’unanimità dei consensi. Le Assemblee straordinarie possono essere illimitate. Tutte le Assemblee sono convocate dal Coordinatore regionale o dal Presidente della Società.

    Compito dell’Assemblea regionale è di discutere aspetti legati alla vita della Società, al suo progresso ai suoi interessi e a quelli dei Soci con particolare riferimento all’ambito regionale. Le decisioni assunte, per essere esecutive, debbono essere approvate dal Consiglio di Presidenza.

    Il coordinatore regionale è tramite organizzativo tra Consiglio di Presidenza e associati della Regione e cura i rapporti con altre Società culturali e scientifiche nell’ambito regionale. La carica è incompatibile, con altre cariche sociali nel corso del mandato.

    In mancanza dei Coordinatore regionale, nei termini stabiliti dallo Statuto e dall’annesso regolamento il Consiglio di Presidenza può nominare un Commissario Straordinario regionale per gestire temporaneamente la segreteria ed indire le elezioni per la nomina del Coordinatore.

    Il Presidente, o un membro dei Consiglio di Presidenza da lui delegato, partecipa di diritto a tutte le Assemblee regionali.

    Art. 20: Varie

    Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto, si applicano le leggi vigenti.