Art.1: Costituzione
E’ costituita a tempo indeterminato l’Associazione denominata “Associazione Ginecologi Universitari Italiani – AGUI ” con sede in Via Francesco Denza, 19/a – Roma.

Art. 2: Scopo sociale
L’AGUI , apolitica, senza preclusioni riguardo fede e religione, senza scopi di lucro, ha il fine precipuo di promuovere l’attività’ della Ginecologia Universitaria in Italia e garantirne l’immagine e rappresentarla presso le istituzioni scientifiche ed amministrative.
L’Associazione si propone, nel rispetto dell’autonomia delle singole facoltà, mediante scambi di informazioni e studio dei problemi comuni, di formulare proposte e di intraprendere azioni atte ad agevolare ogni attività (didattica, di ricerca ed assistenza) nel campo delle proprie
discipline.

Art. 3: Soci
I soci si dividono in:
Soci ordinari: sono A) i ginecologi universitari dipendenti dall’Università , B) gli specializzandi in ginecologia, i borsisti e dottorandi, che svolgono la loro attività’ in presidi universitari o aziende ospedaliere integrate con l’Università . C) Ginecologi che per la loro attività abbiano conseguito meriti nel capo ostetrico e ginecologico .I membri della categoria C per diventare nuovo socio devono essere presentati da due soci effettivi. La domanda del nuovo socio deve essere inviata al Presidente e al Segretario che la presenteranno al Consiglio Direttivo, che dovrà approvarla. La qualità di socio effettivo comporta l’accettazione del presente statuto.
Soci onorari: sono le personalità’ scientifiche e di chiara fama nazionale ed internazionale che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo dell’ostetricia e della ginecologia. La nomina deve essere emanata dal Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale e sono esclusi dall’elettorato attivo.
Soci sostenitori: sono coloro (persone fisiche o giuridiche) che contribuiscono alla formazione del patrimonio sociale nelle forme di cui alla lettere b) – c) – d) del successivo Art. 6 dello statuto.
Soci corrispondenti: sono i cultori della materia che, pur non avendo la residenza abituale in Italia, desiderino collaborare alle attività’ dell’associazione. Sono esclusi sia dall’elettorato attivo che passivo.

Art. 4: Quote
I soci effettivi sono tenuti al versamento delle quote annuali associative nella misura deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5: Recesso o esclusione dall’Associazione
La qualità di socio viene perduta:
1. per dimissioni;
2. per morosità biennale nel pagamento delle quote sociali;
3. per radiazione, decisa dall’Assemblea, per fatti gravi imputabili al socio, riguardanti il suo comportamento verso l’Associazione, la dignità morale e la deontologia. Prima della pronuncia, al Socio debbono essere contestate per iscritto le accuse ed egli avrà diritto di essere ascoltato a chiarimenti e difesa dal Consiglio Direttivo che riferirà all’Assemblea.
4. per perdita delle caratteristiche di cui all’art.3.

Art. 6: Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è formato:
1. dalle quote sociali;
2. da contributi elargiti da Enti e Istituzioni pubblici o privati, da Società, da Fondazioni e da singoli;
3. da eventuali legati disposti a favore dell’Associazione in atti testamentari;
4. da donazioni.
L’amministrazione del patrimonio sociale è dovuta al Consiglio Direttivo.

Art. 7: Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:
1. l’Assemblea Generale, che è composta da tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale
2. Il Consiglio Direttivo, che sarà composto da:
· un Presidente
· sei consiglieri di cui due Professori ordinari, due Professori Associati, un Ricercatore, 1 Rappresentante della categoria B di cui all’art.3 rigo 2.
Risultano eletti coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria.
Il Consiglio, nell’ambito dei suoi componenti, elegge il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e può essere rielegibile.
c) il collegio dei probiviri e dei revisori dei conti, formato da cinque membri effettivi per il primo e due per il secondo.
Il Presidente , non rieletto assumerà’ la carica di Past-President.
Qualora il Presidente venga rieletto, anche la carica di Past-President, rimarrà’ invariata.
Il Past-President può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non può votare.
Le cariche elettive non sono retribuite.

Art. 8: Poteri all’Assemblea
· stabilire gli orientamenti generali dell’attività dell’Associazione;
· procedere alla nomina del Presidente, mediante votazione a scrutinio segreto;
· procedere alla nomina del Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto;
· nominare il collegio dei probiviri e dei revisori dei conti, su proposta del Consiglio Direttivo;
· approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
· approvare eventuali modifiche allo Statuto;
· nominare i soci sostenitori e onorari;
· esaminare e deliberare le proposte del Consiglio Direttivo relative alla vita e allo sviluppo dell’Associazione;
· procedere all’eventuale scioglimento dell’Associazione a norma delle disposizioni di cui all’art. 27 C.C.

Art. 9: Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, con lettera semplice o per via telematica o per pubblicazione sulla rivista della società almeno dieci giorni prima della riunione, a firma del Presidente e/o del Segretario. L’Assemblea verrà convocata in seduta ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo almeno una volta all’anno e in seduta straordinaria tutte le volte che sia richiesto dal Presidente o da almeno 2/3 del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L’Assemblea sarà valida in prima convocazione se presente il 51% degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. All’Assemblea possono partecipare, su invito e senza diritto di voto i soci onorari e sostenitori.

Art. 10: Regolamento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in mancanza, dal Consigliere più anziano. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e, trascorsa un’ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’Assemblea potrà essere convocata in occasione di sedute, incontri e congressi scientifici, nel luogo dove questi si terranno. I verbali delle Assemblee saranno firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti in apposito registro. Ogni
socio che abbia acquisito diritto di voto può farsi rappresentare da un altro socio effettivo con diritto di voto mediante delega scritta su carta semplice. Ciascun socio, però, non può rappresentare più di due soci.

Art. 11: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene eletto direttamente dall’Assemblea a scrutinio segreto. Ogni socio dovrà votare una sola delle liste presentate. La lista più votata vincerà le elezioni. Ogni lista deve essere presentata al Presidente o al Segretario entro 1 ora dall’inizio delle votazioni e deve riportare cognome e nome di: un Presidente e sei Consiglieri. Nessun candidato può presentarsi in più di una lista contemporaneamente, pena la sua ineleggibilità.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di avanzare in materia proposte indicative all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e può essere rieletto negli stessi nominativi.

Art. 12: Poteri del Consiglio Direttivo
E’ compito del Consiglio Direttivo:
1. esaminare in via preliminare i bilanci preventivi e consuntivi e i programmi di attività sociale predisposti dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea;
2. coadiuvare il Presidente, su sua richiesta, nell’espletamento delle sue funzioni;
3. decidere insindacabilmente, in base all’Art. 3 del presente Statuto, sull’ammissione di nuovi Soci;
4. decidere la cancellazione dall’elenco dei soci dei membri morosi da un biennio;
5. ascoltare le giustificazioni dei soci sottoposti al procedimento di radiazione e relazionarne all’Assemblea;
6. compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dei fini societari esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all’Assemblea o ad altri organi sociali;
7. amministrare il patrimonio della Società.

Art. 13: Regolamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno nelle date fissate e nelle sedi scelte dal Presidente. Le delibere così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica dell’Assemblea nella sua prima riunione successiva. Altre convocazioni potranno essere
fissate su richiesta del Presidente o di almeno due terzi dei membri, avanzata singolarmente in forma scritta al Presidente, tramite la Segreteria. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e trascorsa un’ora, in seconda convocazione, la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza assoluta dei presenti e per alzata di mano. La deliberazione sarà adottata per voto segreto ogni volta che si tratti di questioni attinenti singoli nominativi specie per le proposte di radiazione. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, in caso di parità, si ripeteranno le votazioni fino a raggiungere la maggioranza. L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere spedito ai membri,
a cura della Segreteria con lettera raccomandata almeno 7 giorni prima della data fissata o mediante via telematica o via fax ; nei casi di urgenza il Consiglio potrà essere convocato con telegramma da spedire almeno quarantotto ore prima dell’ora del giorno fissato per la riunione o tramite e-mail o fax. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritte su apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci.

Art. 14: Presidente
Il Presidente ha legale rappresentanza della Società in giudizio e convoca e presiede gli organi collegiali nei modi statutari. Il Presidente sovrintende alla attività’ dell’associazione e vigila sulle esecuzioni delle delibere degli organi statutari.
Il Presidente e’ eletto tra i professori di ruolo, dall’assemblea, con votazione a scrutinio segreto.
Il Presidente ogni anno presenta all’assemblea una relazione sull’attività’ svolta.

Art. 15: Segretario e Tesoriere
Il Segretario e’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e provvede alla sua custodia.
Pone in esecuzione le delibere del Consiglio direttivo.
Il Tesoriere e’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Il Tesoriere vigila sulla contabilità’ dell’Associazione, provvede alla conservazione delle scritture contabili, compila il conto consuntivo e preventivo annuale dell’Associazione, che previa approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, vengono approvati dall’Assemblea.

Art. 16:Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti
Il collegio dei probiviri e’ costituito da cinque componenti, eletti dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.
Garantisce l’osservanza e il rispetto dello spirito statutario e funge da arbitro nel dirimere le eventuali controversie, contestazioni o vertenze che possono intervenire tra i soci, tra questi e gli organi direttivi o a qualunque altro titolo nell’ambito dell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori e’ costituito da due componenti, eletti dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.
Partecipano,senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo.
Ha il compito di vigilare sulla corretta gestione finanziaria dell’attività’ dell’Associazione, riferendo all’Assemblea.

Art. 17: Scioglimento della Società
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri e delibererà sulla destinazione del patrimonio esistente.

Art.18- Varie: Organizzazione periferica della Società
La Società è organizzata perifericamente in Sezioni Regionali (una in ciascuna Regione) affidate ad un Coordinatore regionale eletto dall’Assemblea regionale fra i Soci ordinari aventi diritto al voto ed iscritti negli elenchi di quella regione.
L’Assemblea regionale è costituita da tutti i Soci iscritti negli elenchi della Regione forniti dal Segretario del Consiglio di Presidenza. Non è ammessa la contemporanea iscrizione in elenchi di altre Regioni.
I soci si riuniscono in Assemblea ordinaria regionale per eleggere il/i Coordinatore/i ogni due anni . La votazione può essere segreta o per acclamazione se esiste l’unanimità dei consensi.
Le Assemblee straordinarie possono essere illimitate. Tutte le Assemblee sono convocate dal Coordinatore regionale o dal Presidente della Società.
Compito dell’Assemblea regionale è di discutere aspetti legati alla vita della Società, al suo progresso ai suoi interessi e a quelli dei Soci con particolare riferimento all’ambito regionale. Le decisioni assunte, per essere esecutive, debbono essere approvate dal Consiglio di Presidenza.
Il coordinatore regionale è tramite organizzativo tra Consiglio di Presidenza e associati della Regione e cura i rapporti con altre Società culturali e scientifiche nell’ambito regionale. La carica è incompatibile, con altre cariche sociali nel corso del mandato.
In mancanza dei Coordinatore regionale, nei termini stabiliti dallo Statuto e dall’annesso regolamento il Consiglio di Presidenza può nominare un Commissario Straordinario regionale per gestire temporaneamente la segreteria ed indire le elezioni per la nomina del Coordinatore.
Il Presidente, o un membro dei Consiglio di Presidenza da lui delegato,partecipa di diritto a tutte le Assemblee regionali.

Art.19- Varie
Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto, si applicano le leggi vigenti.